Statuto
Ultimo aggiornamento Mercoledì 05 Ottobre 2011 13:06
CAPITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPI - ATTIVITA'
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
E' costituita, a norma degli art. 14 e sgg. Del codice civile, l'Associazione denominata "MAGUS Medici Artisti Genitori Uniti nella Solidarietà".
L'associazione è apolitica e apartitica, e senza fini di lucro. Essa ha durata fino al suo scioglimento stabilito nei modi di legge e/o deliberato a termini del presente Statuto.
ARTICOLO 2 - SCOPI
Scopo dell'Associazione è di prestare assistenza economica a bambini che necessitino di cure mediche chirurgiche (comprendenti visite, interventi chirurgici, degenze e viaggi) per patologie a rischio di vita.
ARTICOLO 3 - SEDE
La sede sociale e il domicilio legale dell'Associazione sono in Roma, via Gaspare Gozzi n. 145 interno 1
L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento della sede nei modi consentiti dalla legge e nel rispetto delle eventuali indicazioni alle autorità competenti.
CAPITOLO II
ARTICOLO 4 - ASSOCIATI
Possono aderire all'Associazione tutti coloro che intendono perseguire le finalità enunciate nell'art. 2 del presente Statuto. Il rapporto associativo e la partecipazione alla vita dell'Ente non hanno durata temporanea.
ARTICOLO 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
Per far parte dell'Associazione in qualità di Associati è necessario presentare domanda scritta. L'ammissione viene approvata o respinta dal Consiglio, a suo insindacabile giudizio.
ARTICOLO 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi nonchè per l'approvazione del rendiconto annuale.
Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.
ARTICOLO 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni e decisioni che gli organi competenti emanassero per lo svolgimento dell'attività.
Gli Associati sono tenuti a versare la quota annuale di associazione, nei modi, nei termini e nella misura all'uopo stabiliti.
Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
ARTICOLO 8 - CANCELLAZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
L'Associato può essere cancellato per dimissioni, irreperibilità, morte, perdita di capacità giuridica o escluso per morosità, indegnità e la cancellazione o esclusione viene decisa dal Consiglio.
Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le somme e i contributi versati a qualsiasi titolo nè hanno diritti sul patrimonio dell'ente.
ARTICOLO 9 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote sociali, da proventi di eventuali pubblicazioni e di manifestazioni artistiche all'uopo organizzate, dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all'art. 2;
- dai beni mobili ed immobili acquistati nei modi di legge.
L'Associazione può costituire un fondo di riserva formato dalle eccedenze di bilancio precedente approvato.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
CAPITOLO III
ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta dagli Associati in regola con i pagamenti delle quote annuali.
Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i quatto mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.
L'avviso scritto di convocazione, in cui sia specificato il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, deve essere inviato agli associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno metà degli Associati più uno; in seconda qualunque sia il numero dei presenti.
Essa delibera a maggioranza semplice di presenti. Per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'Assemblea è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi degli Associati.
Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente quando questi lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati.
In casi di estrema urgenza è prevista la convocazione telegrafica o per facsimile con ventiquattro ore di preavviso.
ARTICOLO 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
L'Assemblea ha come compiti principali:
- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione, sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo;
- procedere all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri non hanno voto;
- deliberare circa le modifiche dello Statuto Sociale su richiesta del Consiglio Direttivo.
Le delibere regolarmente adottate obbligano tutti gli Associati ancorchè assenti o dissenzienti. Esse dovranno essere inviate in copia ai Soci assenti per una opportuna loro conoscenza.
ARTICOLO 13 - CONSIGLIO - COMPOSIZIONE - VALIDITA'
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.
Il Consiglio è formato da non meno di tre membri e non più di sette, nominati dagli Associati in regola con il pagamento delle quote.
Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e dura in carica tre anni; le cariche sono gratuite.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di regola una volta l'anno; può essere convocato in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
L'avviso di convocazione, con indicato il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno deve essere diramato a tutti i membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata.
In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica e per facsimile almeno ventiquattro ore prima della seduta.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei Consiglieri e sono prese a maggioranza semplice del presenti. I Consiglieri non possono farsi rappresentare.
ARTICOLO 14 - CONSIGLIO - COMPITI
Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso è investito dai più ampi poteri in ordine alla individuazione ed attuazione degli scopi dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelle materie demandate, ai sensi del presente statuto, all'Assemblea.
Ad esso spetta in particolare:
- redigere e presentare entro il 30 aprile all'Assemblea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, un bilancio ed un rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio dell'anno precedente;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare la esclusione e la cancellazione degli Associati a norma del precedente art. 8;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- stabilire l'entità delle quote sociali;
- vigilare sull'osservanza del presente Statuto;
- eseguire le operazioni inerenti alle elezioni delle Cariche Sociali;
- stabilire e corrispondere un rimborso spese a quegli Associati ed altre persone alle quali siano stati delegati particolari incarichi nell'interesse dell'Associazione.
Il Consiglio può dar mandato al Presidente per lo svolgimento di determinati compiti inerenti le attività sociali di cui sopra.
ARTICOLO 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE - COMPITI
Il Presidente o, in assenza di questi, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; stimola attività del Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni di quest'ultimo e dell'Assemblea.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio e conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e rilasciare mandati anche generali ad avvocati e procuratori e revocarli.
Il Presidente ed in generale i Consiglieri a tutti gli effetti di legge sono esentati da qualsiasi responsabilità per atti compiuti dagli Associati, quando non consti per iscritto il loro consenso agli atti stessi.
Il Presidente, per lo svolgimento della sua attività, può valersi dell'opera di alcuni Associati, espressamente delegati.
Il Presidente può nominare una commissione di Associati per lo studio di determinati problemi. Il Vice Presidente sostiene il Presidente, con i medesimi compiti e con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.
Al Segretario è demandata l'organizzazione, sul piano operativo, dei programmi e delle attività dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni degli Organi Amministrativi e la collaborazione nella individuazione delle fonti di finanziamento.
Allo stesso, inoltre, è attribuito il compito di inviare la corrispondenza e gli avvisi di convocazione delle Assemblee, nonchè delle riunioni del Consiglio Direttivo; di curare la stesura dei verbali delle riunioni, di tenere documenti ed i registri, ad esclusione di quelli contabili, nonchè di assumere e gestire l'eventuale personale, dirigenziale od impiegatizio, previa delibera, per il primo, del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere redige i conti dell'Associazione e, su mandato congiunto del Presidente, effettua tutti i pagamenti, riceve ed incassa le somme dovute, rilasciandone quietanza.
Egli potrà altresì procedere all'acquisto e alla vendita di beni inerenti all'attività dell'Associazione, nei limiti consentiti dalla legge; nonchè alla stipula di contratti e degli accordi necessari per l'attuazione degli scopi sociali.
Il Tesoriere avrà pieni poteri ed autorità per aprire conti correnti bancari o postali nonchè versare, girare o ritirare fondi in o da qualsiasi conto corrente bancario o postale dell'Associazione.
CAPITOLO IV
ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO - COMPOSIZIONE E COMPITI
L'Organo di Controllo è formato da tre membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il pagamento delle quote.
Esso dura in carica tre anni.
Si riunisce tutte le volte che uno dei suoi membri ne faccia richiesta agli altri ed ha funzioni di controllo sull'operato del Consiglio Direttivo e sull'attività dell'Assemblea circa l'osservanza della legge e dello statuto ed ha altresì compiti di controllo contabile.
ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI GENERALI - CARICHE SOCIALI
Le cariche hanno durata triennale; qualora alcuni Consiglieri cessino dalle loro funzioni prima dello scadere del mandato, e ciò costituisca impedimento al funzionamento del Consiglio, il Presidente convocherà l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri che sostituiranno i membri cessati dall'incarico.
I nuovi eletti rimarranno in carica fino allo scadere del mandato degli altri Consiglieri.
Tale disposizione deve intendersi estesa anche all'ipotesi di cessazione di componenti dell'Organo di Controllo.
Tutte le cariche sono gratuite.
ARTICOLO 18 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per l'elezione dei componenti il Consiglio e dei componenti l'Organo di controllo, il Presidente convoca l'Assemblea, specificando nell'avviso lo scopo dell'adunanza.
La votazione avviene con voto segreto e sono ammesse deleghe.
Decorso il tempo stabilito per le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede alle operazioni di scrutinio.
Le schede non potranno contenere un numero di preferenze superiore a quello dei membri da eleggere.
Ogni Associato può presentare la propria candidatura.
Risulteranno eletti soltanto coloro che avranno riportato il maggior numero di designazioni.
Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal consiglio alla sua prima riunione.
ARTICOLO 19 - VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO
Le votazioni possono essere:
- per alzata di mano, ed in tal caso occorre determinare sia i voti favorevoli che quelli contrari, con due successivi conteggi;
- per schede segrete
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
ARTICOLO 20 - MAGGIORANZA - VALIDITA' DELLE DELIBERE
Si intende per:
- maggioranza semplice: la metà più uno dei voti raccolti compresi quelli per delega;
- maggioranza qualificata: la maggioranza dei due terzi dei voti, compresi quelli per delega.
Le delibere, qualora non sia specificatamente indicato, sono valide quando ottengono la maggioranza semplice.
Un Associato può rappresentare alle votazioni altri due Associati, purchè sia munito di deleghe scritte; non sono ammesse deleghe per le elezioni dei Consiglieri.
CAPITOLO V AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 22 - FINANZIAMENTI ED ANNO FINANZIARIO
L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le quote degli Associati, con i proventi delle eventuali pubblicazioni e di manifestazioni artistiche all'uopo organizzate, con i lasciti, donazioni, sussidi. L'anno finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
CAPITOLO VI - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AD UN COLLEGIO ARBITRALE
ARTICOLO 23
Lo scioglimento dell'Associazione è disposto dall'Assemblea a maggioranza qualificata degli Associati. Con successiva votazione dell'Assemblea vengono deliberate a maggioranza qualificata le norme per la liquidazione dell'attività.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Ente dovrà essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 24
In deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno devolute ad un collegio di tre arbitri nominati dall'Assemblea ordinaria; essi giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura con disposizione negoziale della vertenza. Il loro lodo sarà inoppugnabile.
CAPITOLO VII - RICHIAMO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE
ARTICOLO 25
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile in tema di Associazioni, nonchè alle leggi speciali, ove applicabili.
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